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Come cambia il lavoro pubblico: l'abc della riforma Brunetta

di Claudio Tucci

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15 novembre 2009
Subito attaccato il nuovo portale dedicato alla riforma Brunetta
Gli Abc del Sole 24 Ore

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Mansioni (articolo 62). Stabilito che il prestatore di lavoro debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto di procedure selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. Tranne dirigenti e personale scolastico e assimilati, tutti gli altri pubblici impiegati sono inquadrati in 3 distinte aree, con progressioni orizzontali in base a principi di selettività e verticali, di norma per concorso pubblico.

Merito (articoli da 17 a 19 e articolo 31).
Da valorizzare con sistemi premianti (denaro e carriera) e con logiche meritocratiche. Stop, quindi, agli incentivi "a pioggia", come, pure, alla distribuzione dei premi collegati alla performance in assenza di verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione. L'Organismo indipendente compila una graduatoria delle valutazioni di tutto personale pubblico: il 25% è collocato nella fascia di merito alta, il 50% va nella fascia intermedia (che portano a casa il 50% delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale) e il restante 25% viene collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio. La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla fascia alta: non più di 5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Importante precisazione: le novità sul sistema premiante non si applicano al personale dipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 8 e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 5. Per regioni, enti locali e Ssn, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, si prevede, invece, che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a 3.

Mobilità tra comparti (articolo 48). Per favorirla, con un Dpcm, sentite le regioni e i sindacati, verrà definita, a costo zero per l'Erario, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti nei diversi settori della pubblica amministrazione.

Norme transitorie (articoli 72, 73 e 74).
Prevista l'abrogazione di una serie di norme superate dal presente decreto. Stabilito, poi, che l'obbligo di cartellino identificativo per i dipendenti a contatto col pubblico decorra a partire dal 90esimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto. Sempre dall'entrata in vigore del provvedimento, targato Brunetta, non è più ammessa, a pena di nullità, l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari dinnanzi ai collegi arbitrali. Un successivo provvedimento verranno declinate le novità in arrivo per il mondo della scuola. Al momento, resta esclusa la possibilità di costituire nell'ambito del sistema scolastico gli organismi indipendenti di valutazione.

Obiettivi (articolo 1). Riorganizzare l'intera disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche. Si punta a valorizzare produttività e merito di impiegati e dirigenti. Con la previsione, poi, "se assenteisti e fannulloni", di super multe e meno soldi in busta paga.

Organismi indipendenti di valutazione (articoli 14 e 30, comma 2). Che dovranno sorgere (gratuitamente ed entro il 30 aprile 2010) all'interno di ogni amministrazione, sostituendo, di volta in volta, i servizi di controllo interno. Sono nominati, per 3 anni, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e l'incarico è rinnovabile per una sola volta. Ogni organismo è composto da 3 componenti e ha il compito, tra l'altro, di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, anche al fine di corrispondere i premi.

Organo di indirizzo politico amministrativo (articolo 15).
Con il compito, in particolare, di promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.

Performance da "10 e lode" (articoli 2 e 3). Che dovranno essere, costantemente, valutate e misurate, per tenere sotto controllo il polso della situazione, anche al fine di riconoscere premi e scatti di carriera. Ogni amministrazione dovrà rendere pubblici i giudizi assegnati ai propri uffici. L'intera operazione, dalla valutazione alla pubblicazione dei voti, dovrà essere "a costo zero": si utilizzeranno, cioè, risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili "a legislazione vigente".

Piano delle performance (articoli 10 e 11, comma 5). Da presentare, da parte di ciascuna amministrazione, ogni anno, entro il 31 gennaio, e che racchiude tutte le informazione su obiettivi e risultati di tutti gli impiegati. Se non viene adottato, l'amministrazione inadempiente non potrà erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili e non potrà procedere all'assunzione di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Bisognerà, poi, fare, pure, una relazione, entro il 30 giugno, che evidenzi, come una sorta di consuntivo dell'anno precedente, le performance organizzative e individuali, con rilevazione di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi e alle risorse programmate e il bilancio di genere realizzato. Entrambi i documenti dovranno essere trasmessi a via XX Settembre, alla Commissione di valutazione, alle associazioni dei consumatori e utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato.

  CONTINUA ...»

15 novembre 2009
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